Articolo 5 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139

La Direzione generale spettacolo tra le altre ha ricevuto le seguenti richieste di chiarificazioni in relazione all’articolo 5 del decreto legge n. 52 del 2021 così come modificato dal decreto legge n. 139/2021: Negli spazi di spettacolo dal vivo con musica e intrattenimento che siano essi live club o sale polifunzionali o simili è consentita la…

Data:
14 Ottobre 2021

Articolo 5 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139

La Direzione generale spettacolo tra le altre ha ricevuto le seguenti richieste di chiarificazioni in relazione all’articolo 5 del decreto legge n. 52 del 2021 così come modificato dal decreto legge n. 139/2021:
 
Negli spazi di spettacolo dal vivo con musica e intrattenimento che siano essi live club o sale polifunzionali o simili è consentita la capienza 100 % posti in piedi?
 
È consentita la massima capienza anche in piedi nei locali di spettacolo come teatri tenda e simili a palazzetti, ma non dedicati allo sport?
 
Al riguardo, per quanto di competenza, si evidenzia che l’articolo 5 del d.l. n. 52/2021, modificato dal dl 8 ottobre 2021, n. 139, prevede che:

 

in zona bianca  l’accesso agli spettacoli di cui al comma 1 del medesimo articolo (es- in sale da concerto, in locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid 19 e la capienza è pari a quella massima autorizzata.
 
 -In zona gialla invece i predetti spettacoli sono svolti esclusivamente con capienza non superiore al 50% di quella massima autorizzata e  con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il  rispetto della distanza di almeno 1 metro.
 
-Per gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all’autorità competente ad autorizzare l’evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. (…).Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
 
 -In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1 dell’articolo 5 del d.l. n. 52/2021, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
 

Ultimo aggiornamento

14 Ottobre 2021, 15:53